Rimborsi per chi rientra nel tetto al 4 % agli interessi da versare sui mutui a tasso variabile. La circolare emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze contiene nuovi chiarimenti. Anche i prestiti a rata costante avranno diritto all’agevolazione.
L’effetto del contributo di Stato si evidenzierà sulla minor durata del mutuo piuttosto che sull’ammontare della rata che per contratto rimane fissa per effetto dell’applicazione del tetto. Provocherà a parità di rata, un aumento della quota di capitale da ammortizzare e una più rapida riduzione del debito residuo, determinando in questo modo una minor durata del piano di ammortamento. Non arrivano invece i chiarimenti sui mutui a tasso misto.
Buone notizie per chi non è stato in grado in passato di onorare il pagamento della rata. Si applica anche ai mutuatari in ritardo nei versamenti. In questo caso le banche calcoleranno le rate al netto del contributo dello stato. In modo analogo si opera per i mutui che nel corso del tempo sono stati rinegoziati con la stessa banca oppure accollati dal mutuatario anche a seguito di frazionamento. Per chi ha usufruito della portabilità del mutuo il tasso contrattuale da considerare è quello del nuovo mutuo.