Estinzione anticipata del mutuo

Prima della scadenza contrattuale il cliente può decidere di rimborsare il mutuo, sia totalmente che parzialmente. I contratti firmati a decorrere dal 2 febbraio 2007 non prevedono più l’applicazione della penale se si intendono estinguere prima della data fissata.

Per quelli sottoscritti prima di questa data le penali risultano ridotte grazie ad un accordo firmato tra l’Associazione Bancaria Italiana e l’organizzazione dei consumatori. Ciò ha permesso di individuare la percentuale massima d’applicare come costo d’estinzione anticipata, ciò è da considerare sia se il mutuo è a tasso fisso, misto o variabile. Per i contratti firmati antecedentemente al 1 gennaio 2001, negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo non c’è alcuna penale, 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno e 0,50 a partire dal quarto anno.

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Per i mutui stipulati a partire dal 31 dicembre 2000 le penali corrispondono a 1,90 nella prima metà del periodo previsto, 0,20 punti nel terzultimo anno e nessuna penale per i restanti. Esiste anche una clausola di tutela per quei mutui che prevedono già commissioni di estinzione di importo pari o inferire a quelle stabilite dall’accordo, introducendo così ulteriori riduzioni. Tutti coloro che hanno deciso di estinguere un mutuo a partire dal 2 febbraio 2007 hanno il diritto di esercitare le citate riduzioni.

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