Per tutti coloro che non fossero ancora informati su tale possibilità rammentiamo che è possibile anticipare l’estinzione anticipata del mutuo ove questa fosse prevista e regolamentata durante la stipula del contratto.
Estinguere con anticipo il debito è possibile ma nella maggioranza dei casi comporta il pagamento di una penale che va versata all’istituto creditore danneggiato dalla mancata adempienza del contratto che interrompe il pagamento degli interessi applicati alle rate nel periodo pattuito portando, appunto, ad una perdita di capitale da parte della banca.
Qualora il mutuatario, però, volesse estinguere il debito prima del tempo, è tenuto a versare un importo in base al calcolo percentuale sul debito residuo estinto in via anticipata.
Importante dire altresì che a volte la banca può sovrapporre alla penale anche alcune spese correlate quale la chiusura del mutuo la cui somma ha solitamente un valore fisso e non risulta essere quasi mai eccessivamente esosa.
Altro parametro da tener presente per calcolare la penale da versare, è il tasso d’interesse applicato al mutuo che si decide di stipulare, in quanto i mutui a tasso fisso tendono ad essere superiori rispetto a quelli a tasso variabile.
Ovviamente gli enti creditizi per scongiurare tale possibilità si tutelano concentrando l’ammontare degli interessi soprattutto sulle prime rate in modo da rendere meno conveniente e appetibile un’eventuale estinzione anticipata.
Risulta essere invece, particolarmente conveniente, in peculiari situazioni, come ad esempio in presenza di un tasso variabile in un periodo poco favorevole per i mercati, o nel caso si voglia richiedere un nuovo mutuo.
In conclusione ricordiamo a tutti i mutuatari un particolare che necessita di molte attenzione, ovvero, rammentiamo agli utenti che la cancellazione anticipata del mutuo non sempre denota la cancellazione dell’ipoteca.